«Permesso a punti» per gli immigrati in Italia
|
Trenta punti e vinci il concorso…
Il Consiglio dei ministri questa sera (20 maggio ndr) ha approvato uno schema di regolamento, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell’Interno, inteso a stabilire i criteri e le modalità per la sottoscrizione, contestualmente alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno da parte dei cittadini stranieri, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Sul provvedimento, conclude la nota finale del Cdm, verranno acquisiti i prescritti pareri. I contenuti. Conoscere la lingua italiana e la Costituzione; rispettare, aderire e promuovere i valori di libertà, uguaglianza e democrazia; garantire l’obbligo scolastico dei figli minori: sono gli impegni chiesti allo straniero nell’Accordo d’integrazione nel momento in cui fa richiesta del permesso di soggiorno. Il regolamento dell’accordo, che introduce per la prima volta un sistema articolato di crediti, stato messo a punto dal ministero dell’interno d’intesa con quello dell’istruzione e del welfare. I crediti (per stipulare l’accordo servono almeno 30 crediti) aumentano con il livello di conoscenza dell’italiano, della cultura civica e della vita civile e sono certificati dalla frequenza – “con profitto” precisa il testo del regolamento – di corsi di istruzione; mentre subiscono decurtazioni in presenza di condanne penali anche con sentenza non definitiva, di sanzioni pecuniarie definitive per gravi illeciti amministrativi o tributari. In presenza di 0 crediti scatta l’espulsione. Ecco alcuni esempi. La conoscenza della sola lingua parlata a livello A1 (secondo il quadro europeo) riconosce 10 crediti; mentre la conoscenza a livelli superiori a B1 a ben 30 crediti. La frequenza con profitto di un corso della durata di almeno 80 ore 4 crediti, e la frequenza di un anno scolastico 30. Il maggior numero di crediti si ha con l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca, ben 64 crediti. Ed ancora: la sottoscrizione di un contratto di locazione pluriennale vale 6 crediti e corsi di formazione nel paese di origine 4. Il regolamento si applica allo straniero con età fra 16 e 65 anni; per i minori stipulano i genitori. Con l’accordo (di durata biennale), lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione attraverso «l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni, gli enti locali» e il non profit. Entro un mese poi, lo Stato assicura la partecipazione gratuita a una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno. Lo Stato inoltre assicura «il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione». È anche agevolato l’accesso alle informazioni. Da “Avvenire” on-line del 20 maggio 2010
Il Consiglio dei ministri questa sera (20 maggio ndr) ha approvato uno schema di regolamento, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell’Interno, inteso a stabilire i criteri e le modalità per la sottoscrizione, contestualmente alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno da parte dei cittadini stranieri, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Sul provvedimento, conclude la nota finale del Cdm, verranno acquisiti i prescritti pareri. I contenuti. Conoscere la lingua italiana e la Costituzione; rispettare, aderire e promuovere i valori di libertà, uguaglianza e democrazia; garantire l’obbligo scolastico dei figli minori: sono gli impegni chiesti allo straniero nell’Accordo d’integrazione nel momento in cui fa richiesta del permesso di soggiorno. Il regolamento dell’accordo, che introduce per la prima volta un sistema articolato di crediti, stato messo a punto dal ministero dell’interno d’intesa con quello dell’istruzione e del welfare. I crediti (per stipulare l’accordo servono almeno 30 crediti) aumentano con il livello di conoscenza dell’italiano, della cultura civica e della vita civile e sono certificati dalla frequenza – “con profitto” precisa il testo del regolamento – di corsi di istruzione; mentre subiscono decurtazioni in presenza di condanne penali anche con sentenza non definitiva, di sanzioni pecuniarie definitive per gravi illeciti amministrativi o tributari. In presenza di 0 crediti scatta l’espulsione. Ecco alcuni esempi. La conoscenza della sola lingua parlata a livello A1 (secondo il quadro europeo) riconosce 10 crediti; mentre la conoscenza a livelli superiori a B1 a ben 30 crediti. La frequenza con profitto di un corso della durata di almeno 80 ore 4 crediti, e la frequenza di un anno scolastico 30. Il maggior numero di crediti si ha con l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca, ben 64 crediti. Ed ancora: la sottoscrizione di un contratto di locazione pluriennale vale 6 crediti e corsi di formazione nel paese di origine 4. Il regolamento si applica allo straniero con età fra 16 e 65 anni; per i minori stipulano i genitori. Con l’accordo (di durata biennale), lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione attraverso «l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni, gli enti locali» e il non profit. Entro un mese poi, lo Stato assicura la partecipazione gratuita a una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno. Lo Stato inoltre assicura «il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione». È anche agevolato l’accesso alle informazioni. Da “Avvenire” on-line del 20 maggio 2010